Approvato il regolamento per l'impiego di fuochi controllati in agricoltura dal Comune di Montevago


REGOLAMENTO
IMPIEGO DI FUOCHI CONTROLLATI NELLE ATTIVITÀ AGRICOLE


Art. 9 L. 1 marzo 1975 n. 47
Art. 40 L.R. n. 16 del 06/04/1996, comma 4 bis e 4 ter
(comma introdotto dall’art. 39 della L.R. n. 14 del 14.04.2006)


Art. 1
Nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali da correlarsi con l’evoluzione della situazione metereologica, è fatto divieto su tutto il territorio comunale di:
- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici in aree boscate o cespugliate o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- usare motori, fornelli ed inceneritori che producono faville o brace nelle aree boscate, cespugliose o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie etc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate dall’Ufficio Tecnico Comunale di concerto con quello di Polizia Urbana.
Art. 2
In deroga a quanto stabilito dall’Art.1, il Distaccamento Forestale territorialmente competente può autorizzare, nelle ore mattutine comprese tra le 5 e le 6.30 ed in assenza di vento, la bruciatura di residui di lavorazione, raccolti in aree nette da qualsiasi residuo di materiale vegetale, e a condizione che siano state prese tutte le misure precauzionali che rendano improbabile l’eventuale propagazione del fuoco in aree non controllate.
A partire dal 1° di settembre, se le condizioni metereologi che lo consentono, il Distaccamento Forestale sempre nelle ore mattutine ed in assenza di vento, può autorizzare la bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell’area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di operatori fino al totale spegnimento delle fiamme.
Art. 3
Per uso di macchine operatrici nelle lavorazioni agrarie bisogna osservare le seguenti norme:
1. Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
2. Il combustibile per le macchine operatrici dovrà essere posto in aree ripulite dal materiale vegetale; in queste aree è assolutamente vietato fumare o accendere fuochi;
3. Il rifornimento delle macchine dovrà essere fatto a motore spento;
4. Sulle macchine operatrici dovranno essere collocati idonei estintori.
Art. 4
I proprietari di fondi, gli affittuari o chiunque goda del fondo a qualsiasi titolo, dovranno adottare tutte le misure precauzionali, suggerite dai Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale, dalle consuetudini locali, dalla comune pratica e dal buon senso, al fine di evitare inneschi di fuochi o il propagarsi di incendi. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi si indicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sai spento (1).
Art. 5
Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale o ai Vigili del Fuoco o ai Carabinieri o al Sindaco, e a fornire le indicazioni necessarie per la sua individuazione.
Art. 6
L’Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, si impegna a provvedere alla ripulitura delle scarpate e delle cunette delle strade di propria pertinenza utilizzando anche, dove questo non contrasti con le norme di salvaguardia ambientale, prodotti chimici.

Art. 7
Nelle superfici boscate e nelle aree protette, ricadenti nel territorio comunale, distrutte o danneggiate da incendi resta fermo il divieto di realizzare costruzioni edilizie di qualsiasi tipo e di mutare la destinazione d’uso data ai terreni prima dell’incendio.
Art. 8
Ferme restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da € 50,00 (euro cinquanta) a €.250,00 (euro duecentocinquanta) per ogni atto o sua frazione incendiato, cosi come prescritto dall’art.40 comma 3°, della L.R. 16/96 ivi comprese le aggravarti in caso di danno al soprassuolo.
In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.
La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco.
Art. 9
Al presente regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione, mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito INTERNET del comune. Copia dello stesso dovrà essere notificata a tutte le forze di polizia operanti sul territorio.
Si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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