Menfi: CAMPAGNA DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI NELLA STAGIONE ESTIVA - ANNO 2009
ORDINANZA DEL SINDACO N. 17 del 15/05/2009
OGGETTO:CAMPAGNA DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI NELLA
STAGIONE ESTIVA - ANNO 2009.
Premesso
- che con la legge 24 febbraio 1992, n 225 è stato istituito il servizio nazionale della protezione civile, i cui principi e norme sono stati recepiti in Sicilia con L.R. n. 14/98;
-che ai sensi dell’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n 225, il Sindaco è autorità comunale di Protezione civile;
- che le attività di protezione civile concernono la previsione e prevenzione dai rischi per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione, nonché l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a fronte del preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 attribuisce ai comuni, tra l’altro, le funzioni relative all’attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;
-che l’art. 33 della L.R. 6 Aprile 1996 n. 16 e s.m.i., nel testo coordinato con la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, prevede che la Regione eserciti in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione e che tale attività sia diretta, tra l’altro, alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;
-che, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 16/96 e s.m.i., in data 12/01/2005 è stato approvato con Decreto Presidente della regione n. 5/ Serv. 5-S.G. del 12/01/2005, il “Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi”, redatto dall’Ufficio Speciale Servizio Antincendi Boschivi, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 10/2000;
Considerato
- che il citato “Piano”, individua la massima pericolosità di incendi boschivi, nel “periodo estivo”, cioè quello compreso tra giugno e ottobre;
Vista
- la legge 21 Novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, art. 10;
Visto
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 54, in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- il Piano Speditivo di Protezione Civile - Applicazione per il rischio di incendio di interfaccia, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 26/09/2008 che, tra l’altro, censisce le strutture e le aree a rischio di incendio d’interfaccia;
Considerato
- che, con riguardo alle caratteristiche del territorio comunale, tali eventi calamitosi, oltre a manifestarsi come incendi di bosco, così come definiti dall’art. 2 della L. n. 353/2000, possono estendersi ai centri abitati, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, dando vita ad incendi di interfaccia di particolare intensità;
-che, altresì, nel centro abitato, sono presenti nelle aree destinate dallo strumento urbanistico all'edificazione ed ai servizi e non ancora utilizzate e in quelle di pertinenza degli edifici esistenti, sterpi ed arbusti che possono considerarsi facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;
-che l’approssimarsi della stagione estiva può favorire l’insorgere ed il propagarsi d’incendi
boschivi e nelle aree incolte e/o abbandonate;
Ravvisata
la necessità di adottare criteri uniformi e misure atte a prevenire il pericolo di incendi boschivi e di interfaccia, nonché la necessità di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
-Visto il Decreto del Presidente della Regione del 12/01/05, pubblicato sulla GURS n. 3 del 21/01/2005;
-Visti gli artt. 449 e 650 del C.P.
Per quanto sopra premesso, considerato e visto,
ORDINA
A) I proprietari delle aree poste all’interno del centro urbano:
- destinate all’edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate;
- di pertinenza degli edifici esistenti;
- di aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico per le quali non siano ancora perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione ed acquisizione;
devono provvedere, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al fine di prevenire possibili inneschi di incendi, a periodici lavori di pulitura di dette aree, sgombrando le stesse da erbe, infestanti vari e da ogni qualsiasi tipo di materiale, assicurandone il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica;
B) dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 15/10/09 nelle zone boscate e cespugliate, nelle aree esposte ai rischi derivanti dal manifestarsi di possibili incendi di interfaccia, individuate nel Piano Speditivo di Protezione Civile - (Centro Urbano, Porto Palo-Cipollazzo-Fiori, Bertolino di Mare, Baglio San Vincenzo, Case Stoccatello) e, comunque, in tutti i terreni ricadenti nel territorio comunale condotti a coltura agraria, pascoli e incolti è vietato:
1) accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
2) usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
3) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
4) gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso;
5) accendere stoppie entro il raggio di mt. 100 dai boschi, dalle abitazioni, siepi, magazzini, depositi di granaglia, paglia o altro deposito di materiale combustibile o infiammabile;
6) accendere fuochi d’artificio.
Eventuale deroga ai divieti di cui ai superiori punti potrà essere chiesta, motivandola, all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Comando Distaccamento Forestale, ai Vigili del Fuoco e/o ad altri organi competenti territorialmente.
I proprietari e/o i conduttori devono rimuovere ogni possibile fonte d’incendio dai terreni suindicati.
In particolare devono provvedere:
- alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi nonché rifiuti e quant’altro possa essere fonte e/o veicolo d’incendio;
- alla realizzazione di fasce di terreno spegni fuoco non inferiori a mt. 5 lungo i confini con strade, sentieri e edifici. Tale fascia deve essere raddoppiata lungo i confini con la pista ciclabile extraurbana di collegamento Menfi-Porto Palo. - a tenere puliti da stoppie i confini con gli altri terreni.
Il presente provvedimento abroga l’Ordinanza Sindacale n. 23 del 11/06/2008.
AVVISA
Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923, e in quelli previsti nel Piano Regionale di difesa dei boschi e delle aree protette dagli incendi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l’apertura e la ripulitura di viali parafuoco, anche con l’ausilio del fuoco, nonché l’abbruciamento del materiale di risulta derivante dalla realizzazione dei viali parafuoco lontano dalla vegetazione circostante, è ammessa solo previa autorizzazione scritta dell’Isp/to Rip.le delle Foreste territorialmente competente.
I proprietari e conduttori dei terreni non compresi tra i boschi e le macchie di cui all’art. 4 della L.R. n. 16/96 e s.m.i., possono, sotto la propria responsabilità civile e penale, procedere all’abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie e di altre lavorazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché incolti, previa dichiarazione di responsabilità da presentare al Distaccamento Forestale competente per territorio;
Gli Enti di cui all’art. 42 della L.R. 16/96 e s.m.i., nonché i Consorzi di Bonifica, le Aree di Sviluppo Industriale, etc., sono tenuti, nel rispetto del citato articolo, delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada, a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.
Gli inadempienti di tutte le superiori disposizioni saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito d’incendi, a persone e/o a beni mobili e immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza e saranno denunziati ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P.
Salvo i casi previsti dal Codice Penale, le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’ art. 17 della Legge di P.S.
Il Comando di Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica, del Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
OGGETTO:CAMPAGNA DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI NELLA
STAGIONE ESTIVA - ANNO 2009.
Premesso
- che con la legge 24 febbraio 1992, n 225 è stato istituito il servizio nazionale della protezione civile, i cui principi e norme sono stati recepiti in Sicilia con L.R. n. 14/98;
-che ai sensi dell’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n 225, il Sindaco è autorità comunale di Protezione civile;
- che le attività di protezione civile concernono la previsione e prevenzione dai rischi per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione, nonché l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a fronte del preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 attribuisce ai comuni, tra l’altro, le funzioni relative all’attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;
-che l’art. 33 della L.R. 6 Aprile 1996 n. 16 e s.m.i., nel testo coordinato con la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, prevede che la Regione eserciti in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione e che tale attività sia diretta, tra l’altro, alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;
-che, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 16/96 e s.m.i., in data 12/01/2005 è stato approvato con Decreto Presidente della regione n. 5/ Serv. 5-S.G. del 12/01/2005, il “Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi”, redatto dall’Ufficio Speciale Servizio Antincendi Boschivi, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 10/2000;
Considerato
- che il citato “Piano”, individua la massima pericolosità di incendi boschivi, nel “periodo estivo”, cioè quello compreso tra giugno e ottobre;
Vista
- la legge 21 Novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, art. 10;
Visto
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 54, in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- il Piano Speditivo di Protezione Civile - Applicazione per il rischio di incendio di interfaccia, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 26/09/2008 che, tra l’altro, censisce le strutture e le aree a rischio di incendio d’interfaccia;
Considerato
- che, con riguardo alle caratteristiche del territorio comunale, tali eventi calamitosi, oltre a manifestarsi come incendi di bosco, così come definiti dall’art. 2 della L. n. 353/2000, possono estendersi ai centri abitati, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, dando vita ad incendi di interfaccia di particolare intensità;
-che, altresì, nel centro abitato, sono presenti nelle aree destinate dallo strumento urbanistico all'edificazione ed ai servizi e non ancora utilizzate e in quelle di pertinenza degli edifici esistenti, sterpi ed arbusti che possono considerarsi facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;
-che l’approssimarsi della stagione estiva può favorire l’insorgere ed il propagarsi d’incendi
boschivi e nelle aree incolte e/o abbandonate;
Ravvisata
la necessità di adottare criteri uniformi e misure atte a prevenire il pericolo di incendi boschivi e di interfaccia, nonché la necessità di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
-Visto il Decreto del Presidente della Regione del 12/01/05, pubblicato sulla GURS n. 3 del 21/01/2005;
-Visti gli artt. 449 e 650 del C.P.
Per quanto sopra premesso, considerato e visto,
ORDINA
A) I proprietari delle aree poste all’interno del centro urbano:
- destinate all’edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate;
- di pertinenza degli edifici esistenti;
- di aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico per le quali non siano ancora perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione ed acquisizione;
devono provvedere, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al fine di prevenire possibili inneschi di incendi, a periodici lavori di pulitura di dette aree, sgombrando le stesse da erbe, infestanti vari e da ogni qualsiasi tipo di materiale, assicurandone il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica;
B) dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 15/10/09 nelle zone boscate e cespugliate, nelle aree esposte ai rischi derivanti dal manifestarsi di possibili incendi di interfaccia, individuate nel Piano Speditivo di Protezione Civile - (Centro Urbano, Porto Palo-Cipollazzo-Fiori, Bertolino di Mare, Baglio San Vincenzo, Case Stoccatello) e, comunque, in tutti i terreni ricadenti nel territorio comunale condotti a coltura agraria, pascoli e incolti è vietato:
1) accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
2) usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
3) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
4) gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso;
5) accendere stoppie entro il raggio di mt. 100 dai boschi, dalle abitazioni, siepi, magazzini, depositi di granaglia, paglia o altro deposito di materiale combustibile o infiammabile;
6) accendere fuochi d’artificio.
Eventuale deroga ai divieti di cui ai superiori punti potrà essere chiesta, motivandola, all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Comando Distaccamento Forestale, ai Vigili del Fuoco e/o ad altri organi competenti territorialmente.
I proprietari e/o i conduttori devono rimuovere ogni possibile fonte d’incendio dai terreni suindicati.
In particolare devono provvedere:
- alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi nonché rifiuti e quant’altro possa essere fonte e/o veicolo d’incendio;
- alla realizzazione di fasce di terreno spegni fuoco non inferiori a mt. 5 lungo i confini con strade, sentieri e edifici. Tale fascia deve essere raddoppiata lungo i confini con la pista ciclabile extraurbana di collegamento Menfi-Porto Palo. - a tenere puliti da stoppie i confini con gli altri terreni.
Il presente provvedimento abroga l’Ordinanza Sindacale n. 23 del 11/06/2008.
AVVISA
Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923, e in quelli previsti nel Piano Regionale di difesa dei boschi e delle aree protette dagli incendi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l’apertura e la ripulitura di viali parafuoco, anche con l’ausilio del fuoco, nonché l’abbruciamento del materiale di risulta derivante dalla realizzazione dei viali parafuoco lontano dalla vegetazione circostante, è ammessa solo previa autorizzazione scritta dell’Isp/to Rip.le delle Foreste territorialmente competente.
I proprietari e conduttori dei terreni non compresi tra i boschi e le macchie di cui all’art. 4 della L.R. n. 16/96 e s.m.i., possono, sotto la propria responsabilità civile e penale, procedere all’abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie e di altre lavorazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché incolti, previa dichiarazione di responsabilità da presentare al Distaccamento Forestale competente per territorio;
Gli Enti di cui all’art. 42 della L.R. 16/96 e s.m.i., nonché i Consorzi di Bonifica, le Aree di Sviluppo Industriale, etc., sono tenuti, nel rispetto del citato articolo, delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada, a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.
Gli inadempienti di tutte le superiori disposizioni saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito d’incendi, a persone e/o a beni mobili e immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza e saranno denunziati ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P.
Salvo i casi previsti dal Codice Penale, le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’ art. 17 della Legge di P.S.
Il Comando di Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica, del Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, ha l’obbligo di darne immediato avviso ai Vigili del Fuoco o al Corpo Forestale Regionale o al Comando dell’Arma dei Carabinieri o alla Questura. Chiunque potrà darne avviso telefonicamente ai seguenti numeri:
115 VIGILI DEL FUOCO
1515 CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA
112 COMANDO CARABINIERI
113 POLIZIA DI STATO
115 VIGILI DEL FUOCO
1515 CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA
112 COMANDO CARABINIERI
113 POLIZIA DI STATO